Art. 2.
(Norme in favore dei genitori
di figli disabili gravi).

      1. A uno dei genitori che assiste stabilmente il figlio disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta, oltre al diritto di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, la possibilità di una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio disabile grave, a condizione che all'interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, pur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.
      2. Nel caso di assistenza congiunta da parte di entrambi i genitori, l'agevolazione di cui al comma 1 è suddivisa al 50 per cento tra i medesimi.
      3. Qualora la presenza nel nucleo familiare di figli disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio

 

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1992, n. 104, sia superiore all'unità, i benefìci previsti dalla presente legge spettano a entrambi i genitori